Credito d’imposta carburanti in agricoltura: precisazioni e dubbi

Come oramai noto, l’articolo 18 del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 prevede che alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di benzina e gasolio per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022 comprovato da fatture e al netto dell’IVA (anche in caso di imprese soggette al regime speciale o di esonero).
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
In alternativa il credito di imposta in commento è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiare ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Nel caso di cessione le imprese beneficiare saranno tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito di imposta. Il visto
di conformità potrà essere rilasciato da un CAF o da soggetti iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti e dei revisori contabili.
La norma apparentemente semplice contiene alcuni punti che si spera siano oggetto di chiarimento anche in sede di conversione del Decreto istitutivo (c.d. Decreto Ucraina).
In primo luogo è da notare che la norma fa riferimento all’acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi.
Da qui sembrerebbe quindi esclusa dall’agevolazione l’acquisto di carburanti (e non lubrificanti quindi) per un uso diverso da quello della trazione dei mezzi (es. per riscaldamento serre ecc. ecc.). Fermo restando tale esclusione però ci si chiede se la formulazione della norma abbracci la possibilità di fruire dell’agevolazione anche nel caso di utilizzo per la trazione di mezzi non propriamente agricoli come ad esempio un furgone
aziendale usato nell’ambito dello svolgimento dell’attività agricola.
Inoltre incerto pare essere anche il perimetro dell’agevolazione. Infatti la norma fa letteralmente riferimento a carburanti usati, come detto, per la trazione di mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della
pesca.
Questo pare lasciare spazio alla possibilità di considerare agevolabili anche i carburanti usati per la trazione dei mezzi usati per le lavorazione agromeccaniche conto terzi siano esse svolte da cosiddetti “conto terzisti” sia
svolte da aziende agricole che abbinano alla propria attività agricola quella connessa di lavorazione e servizi agricoli. Tuttavia la questione andrebbe chiarita in modo puntuale.
Si evidenzia inoltre che nessun accenno viene fatto né all’aspetto soggettivo del fruitore dell’agevolazione né al fatto che debba trattarsi di carburante agevolato.
Né deriva che l’agevolazione potrà essere richiesta dall’impresa indipendentemente dalla forma giuridica adottata e dal regime fiscale adottato (tassazione catastale o impresa oppure regime iva ordinario o speciale) e quindi anche da parte degli agricoltori esonerati ai sensi dell’art. 34 DPR 633/72 co. 6.
Allo stesso modo, come detto, la norma fa distinzione fra carburante agevolato e non e quindi parrebbe che il credito di imposta possa essere riconosciuto, al rispetto delle condizioni sopra evidenziate, sia se relativo
ad acquisti di carburante agevolato sia se relativo ad acquisti di carburante non agevolato.
Si precisa infine che la norma fa riferimento all’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2022 e quindi per fruire dell’agevolazione è necessario che la consegna dello stesso sia avvenuta entro il primo
trimestre 2022 anche se la eventuale fattura differita fosse stata emessa nell’aprile 2022 ma con riferimento a consegne effettuate nel primo trimestre 2022. Nulla viene detto circa il consumo che quindi potrà essere
effettuato anche dopo tale data.
Si precisa infine che il credito di imposta oltre ad avere una scadenza (deve essere usato entro il 31/12/2022 altrimenti non potrà più essere usato) potrà essere utilizzato solo dopo il pagamento della fattura che potrà avvenire anche dopo il 31/03/2022 ma dovrà comunque essere precedente all’utilizzo del credito di imposta.

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