Cessione crediti bonus edilizi – Ulteriori modifiche

Pubblicato sulla GU del 25 febbraio 2022 n. 13 il decreto legge 25/02/2022 n. 13 che interviene ancora una volta sull’argomento della cessione del credito. Di seguito le ulteriori modifiche.

ULTERIORI CESSIONI DOPO LA PRIMA
Come si ricorderà il Decreto Sostegni – ter aveva limitato ad una la cessione del credito derivante da interventi di superbonus e sconto in fattura con la conseguenza che il mercato di tali crediti né è risultato bloccato.
Ora il decreto prevede che dopo la prima cessione il credito potrà essere ceduto ancora due volte a condizione però che le ulteriori due cessioni siano effettuate nell’ambito del mondo creditizio.

Esempio 1
Il contribuente effettua un intervento per il quale ha diritto al credito di imposta del 50%/65%/110% e decide di optare per lo sconto in fattura.
In capo al fornitore (A) scaturisce un credito che può cedere ad un soggetto qualsiasi (B).
Il cessionario del fornitore (ovvero B) a sua volta lo potrà cedere solo ad un intermediario creditizio/assicurativo (C) che a suà volta potrà cederlo ad altro intermediario creditizio/assicurativo (D).
Dopo tale ultima cessione il credito non potrà essere ancora ceduto.

Esempio 2
Il contribuente effettua un intervento per il quale ha diritto al credito di imposta del 50%/65%/110%. Tale credito potrà essere ceduto liberamente ad un soggetto qualsiasi (soggetto B).
Se il cessionario (B) che ha ricevute il credito vuole a sua volta ri-cederlo lo potrà fare ma solo nei confronti di un intermediario creditizio/assicurativo (C) e non a qualunque altro soggetto.
A sua volta l’intermediario creditizio/assicurativo (C) che volesse cedere il credito potrebbe farlo ma solo nei confronti di altri intermediari creditizi/assicurativi (D).
Dopo questo nessuna altra cessione del credito potrà essere effettuata.
Tale misura deve ritenersi valida dal 26/02/2022.

Inoltre, al credito sarà attribuito un codice univoco da indicare nelle comunicazioni successiva alla prima e il credito ceduto non
potrà essere oggetto di cessioni parziali.

In sostanza il credito verrà targato e non sarà possibile spezzettarlo.
Tali ultime misure entreranno in vigore dal 1 maggio 2022.

SANZIONI PER FALSE INFORMAZIONI
Vengono inasprite le pene nei confronti di asseveratori che attestano il falso o ometto di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sull’effettiva realizzazione.
Infatti il nuovo comma 13-bis-1 dell’art. 119 del DL 34/2020 prevede che “Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la
congruita’ delle spese, e’ punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.
Se il fatto e’ commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se’ o per altri la pena e’ aumentata.”
Si specifica che l’omissione di questi elementi dovrà essere di natura dolosa.
Tale inasprimento è da ritenersi relativo sia alle asseverazioni legate al 110% (sia se oggetto di cessione/sconto e sia se oggetto
di dichiarazione redditi) e sia per esercitare l’opzione di cessione del credito/sconto in fattura in relazione a tutti gli altri bonus
minori.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
Sul fronte delle assicurazioni come si ricorderà era previsto che l’asseveratore dovesse stipulare una polizza “con massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni” che comunque non fosse inferiore a Euro 500.000,00.
Ora viene meno tale massimale e la possibilità di una polizza “cumulativa” in quanto viene previsto che “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni” deve essere stipulata apposita polizza con massimale pari agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni.
Da qui quindi bisognerà verificare che la polizza sia riferita a quell’intervento e che sia pari almeno alle spese dell’intervento.
Sulla decorrenza di tale norma al momento parrebbe che questa sia valida dal 26/02/2022. Per tale motivo per le cessioni fatte da quella data sarà necessaria un’assicurazione che rispetti tale requisito. Si auspica un chiarimento da parte di ADE.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Viene previsto che per i lavori edili di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione / rinnovamento / smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura / cemento armato / metallo / legno / altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche
e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte
che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica / sistemazione forestale / sterro, lavori di costruzione edile
o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili
o di ingegneria civile di importo superiore a Euro 70.000, i benefici di cui:

1) agli artt. 119 (detrazione 110%), 119-ter (detrazione 75% per superamento e eliminazione di barriere architettoniche),
120 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) e 121 (opzione per sconto in fattura e cessione
del credito), DL n. 34/2020;
2) all’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 (c.d. “Bonus mobili”);
3) all’art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017 (c.d. “Bonus verde”);
4) all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (c.d. “Bonus facciate”);
sono riconosciuti a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori sia specificato espressamente l’applicazione, da parte del
datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.
Il contratto collettivo applicato, oltre che nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
I soggetti che appongono il visto di conformità dovranno verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo’ avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Tale ultima disposizione entrerà in vigore a partire dai lavori avviati dopo il 26/05/20.

Bonus pubblicità

Riaperto il cosidetto “Bonus Pubblicità” rivolto ai soggetti che acquistano spazi pubblicitari/inserzioni commerciali.

Per poter fruire dell’agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare preliminarmente una richiesta a carattere “prenotativo”.

Successivamente lo stesso deve inviare la dichiarazione degli investimenti effettuati nell’anno. Per il “Bonus pubblicità” 2022 la prenotazione va inviata entro il 31.3.2022 e riguarda gli investimenti effettuati/da effettuare in tale anno.

Per il 2022 il credito di imposta è riconosciuto per investimenti effettuati su: a) giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, registrati presso un Tribunale, o presso il ROC, e dotati del Direttore Responsabile;

b) emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato e iscritte al ROC.

Per l’ottenimento del credito di imposta è necessario effettuare:

c) una prima comunicazione di accesso al credito di imposta da effettuare entro il riaperto termine del 31 marzo 2022 nel quale indicare i dati degli investimenti che sono stati effettuati e che si intendono effettuare per l’anno in corso (2022 in questo caso);

d) una dichiarazione sostitutiva, da presentare dall’1 al 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’investimento (2023 in questo caso) relativa agli investimenti effettuati, per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione precedente sono stati effettivamente realizzati nell’anno di riferimento e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

A tal fine sarà necessaria un asseverazione da parte di un professionista contabile che certifichi l’effettività delle spese sostenute. Il credito di imposta è stabilito nella misura del 50% degli investimenti effettuati. Tuttavia tale percentuale sarà ridefinita sulla base delle domande pervenute (lo scorso anno ad esempio la percentuale di contributo è stata definita nel 4,80% per la pubblicità su radio e televisione e 12% per quella su carta stampata). Il bonus pubblicità è utilizzabile in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi (la delega deve essere trasmessa esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate).

Cia Romagna Servizi – Cesena – Via Rasi e Spinelli, 160 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547.26736 – Fax 0547.610290 Mail: cia.romagna@cia.it – Pec: ciaromagnaservizi@aditpec.it

Nuovo contributo ristorazione

Pubblicato in Gazzetta ufficiale sabato 19 febbraio il Dm Sviluppo conomico – Economia attuativo dell’articolo 1-ter, comma 1, del Dl 73/2021.
Destinati all’erogazione del contributo da 60 milioni di euro che, in virtù elle disposizioni del Dm, saranno così ripartiti:
1) 40 milioni al settore del wedding;
2) 10 milioni ad intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie;
3) altri 10 al canale Ho.re.ca. (hotellerie, restaurant e cafè).
Per fruire del contributo le imprese interessate dovranno svolgere, come attività prevalente, una attività il cui codice ATECO è compreso nell’allegato A del decreto. Si tratta come detto tipicamente di imprese legate al wedding e/o alla ristorazione fra cui le imprese agricole svolgenti attività di ristorazione connessa alle aziende agricole.

Demanio idrico, regolarizzare gli sconfinamenti

Per quanto riguarda il demanio idrico, si ricorda agli associati che è necessario regolarizzare quanto prima gli eventuali sconfinamenti, dal momento che ARPAE e le altre autorità competenti cominceranno un’intensa attività di controllo sulle eventuali irregolarità a partire dalla metà di marzo. Si ricorda che la regolarizzazione comporta una serie di vantaggi significativi: sanatorio pagando una sanzione ridotta rispetto a quella che verrebbe richiesta in sede di controllo; aumento della durata della concessione (da 6 a 12 anni) con una riduzione del canone d’affitto; nelle aree demaniali oggetto di concessione a seguito di regolarizzazione, in via obbligatoria, o a seguito di rinnovo di utilizzi pregressi, in via volontaria, una parte della superficie è possibile venga destinata per la messa a dimora di alberi e/o arbusti, in percentuale variabile in base alla superficie concessa, con una possibile riduzione del canone sino a € 125 a ettaro nei limiti del 50% del canone di concessione, oltre all’esclusione dal computo della superficie impiantata. Qualora non si fosse consapevoli di eventuali abusi, gli uffici regionali hanno messo a disposizione una procedura informatica per verificare graficamente le eventuali irregolarità.

Qui sotto è possibile trovare il Fac-simile di istanza di concessione relativo alle occupazioni agricole che fanno riferimento al progetto regionale, il modulo di autodichiarazione  per le marche da bollo e il modulo per ulteriori dichiarazioni sostitutive.

Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici CAA di CIA Romagna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 OTTOBRE 2021, N. 1717 Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l’utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=7e30f0d3354c48e887c49c69e2cef66c

Aggiornamenti

Nel file scaricabile sono disponibili aggiornamenti sui seguenti temi:

Definite dal MIT le modalità operative dei contributi per le imprese turistiche;

Decreto Energia: possibile riapertura della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni;

Aumentato a € 2.000 il limite per i trasferimenti di denaro contante nel 2022;

Credito d’imposta 4.0: possibile differimento del termine di consegna dei beni.


Ulteriori in materia di cessione del credito per i bonus edilizi.


Durante il consiglio dei ministri di venerdi 18 febbraio sono state approvate ulteriori modifiche in relazione al trasferimento dei crediti d’imposta derivanti dal superbonus e da altri bonus edilizi minori.
Ora il nuovo decreto prevede che oltre alla prima cessione del credito d’imposta, sarà possibile procedere ad altre due ulteriori cessioni a condizione che queste ultime vengano indirizzate nei confronti di operatori economici ritenuti affidabili ovvero se effettuate verso banche, assicurazioni e intermediari finanziari. Di conseguenza il contribuente sarà libero di cedere il suo credito a chiunque (intemediario o no) ma q quest’ultimo potrà cedere il credito solo a tali ulteriori operatori affidabili i quali, a loro volta, potranno ricederlo ad altri operatori affidabili.
Dopo tale passaggio non sarà più possibile nessun’altra cessione.
Stesso discorso varrà per lo sconto in fattura.

Progetto ponte Adriatico

In seguito alla comprovata mancanza di personale e per agevolare i propri associati nel difficile compito di reperire manodopera nel settore agricolo, CIA Romagna ha preso contatti con diversi Enti che si occupano di inserimento al lavoro. Principalmente parliamo di CEFAL, che ha sede nel territorio Lughese, ed in collaborazione con Escoop presentano il progetto “Ponte Adriatico”, per il quale si allega scheda tecnica. Questo progetto mette a disposizione nominativi di Lavoratori provenienti dallo stato Albanese i quali seguono corsi di formazione nel settore Agricolo e sulla lingua italiana. Per le aziende interessate ricordiamo che l’accesso alla manodopera proposta sarà possibile solo tramite Decreto Flussi Stagionali. Sarà perciò necessario avere i seguenti requisiti: – Avere un volume d’affari (al netto delle spese sostenute) pari a 30.000€ per ogni dipendente in forza al momento dell’invio della domanda da sommarsi a quelli per i lavoratori richiesti – Mettere a disposizione del lavoratore un’abitazione per la quale si dovrà richiedere idoneità alloggiativa – Riuscire a garantire ai dipendenti in questione la media delle 13 giornate lavorate al mese per il periodo richiesto – La domanda potrà essere inviata dal 01/02/2022 al 17/03/2022 e sarà ammessa fino ad esaurimento quote.   Qualora, soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra, foste interessati al progetto potrete compilare la scheda tecnica (allegata) ed inviarla all’ Ufficio Paghe, dopodichè Cefal organizzerà un colloquio on line con la persona che rispecchia il profilo da voi richiesto. Se il colloquio darà esito positivo, tramite l’associazione, si provvederà ad inviare la domanda flussi.

Nuove limitazioni alle cessioni di crediti nei bonus edilizi

Si riepilogano i numerosi interventi degli ultimi giorni in materia di cessione di crediti edilizi (110% e non). Nell’ambito del recente c.d. “Decreto Sostegni-ter” il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina della cessione dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni previste in alternativa all’utilizzo diretto delle detrazioni per gli interventi edilizi.
Successivamente, poi, l’Ade è intervenuta in maniera frenetica prorogando termini e fornendo nuovi chiarimenti in una situazione che ha gettato nella più assoluta confusione gli operatori di settore.

Superbonus 110%, assegnazione immobili in comodato

Al fine di permettere ai soci delle società semplici di sfruttare la detrazione prevista dal superbonus 110% per interventi su immobili abitativi di proprietà della società è ammesso che la società semplice conceda tali immobili ai soci con un contratto di comodato registrato. E’ questo il pensiero dell’Agenzia delle Entrate esplicitato nella risposta n. 62 del 1 febbraio 2022.

C.I.A. EMILIA ROMAGNA – VIA BIGARI 5/2 – 40128 BOLOGNA BO – TEL. 051 6314311 – FAX 051 6314333
C.F. 80094210376 – mail: emiliaromagna@cia.it PEC: amministrazione.er@cia.legalmail.it

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